 REGOLAMENTO D'USO E NORME COMPORTAMENTALI DELLO STADIO RENATO CURI
Ex art. 19-ter, comma 3, lett. C, del decreto del Ministro del l'Interno 18 marzo 1996, introdotto dal decreto del Ministro dell'Interno 6 giugno 2005 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'interno 18 marzo 1996" recante "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" ed ex art. 4. comma 2 del decreto del Ministro dell' Interno 6 giugno 2005 recante "'Modalità di emissione, distribuzione vendita e cessione dei titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore a 10.000 posti, in occasione dello svolgimento dì competizioni riguardanti il gioco del calcio, D.Lgs. n. 8 del 08/02/2007, Determinazione n. 16/2007 del 14/03/2007 dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.
L'accesso e la permanenza nell'impianto sportivo in occasione dell'evento comporta l'accettazione del "regolamento d'uso dell'impianto". L'inosservanza dello stesso comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore nonché l'applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
Si richiamano, in particolare, le seguenti disposizioni:
- il titolo di accesso allo stadio è personale e può essere ceduto a terzi previa comunicazione alla biglietteria delle generalità del nuovo fruitore;
- per l'accesso all'impianto richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire a richiesta del personale della società, per verificare la corrispondenza tra il titolare del tagliando ed il possessore dello stesso;
- lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato;
- la società organizzatrice si riserva il diritto di espellere dallo stadio chiunque non rispetti il regolamento così come il diritto di rifiutare l'ingresso allo stadio alle persone che violino il regolamento anche in occasione di incontri successivi;
- lo spettatore con l'acquisto del biglietto riconosce alla Società organizzatrice il diritto di far effettuare controlli sulla persona.
E' vietato, oltre a quanto espressamente previsto dalla legge:
- sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga;
- introdurre, detenere o lanciare razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero di altri strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile;
- arrampicarsi sulle strutture dello stadio;
- danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto;
- introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, droghe e bevande alcoliche, pietre, bottiglie o contenitori di vetro ed ogni altro oggetto idoneo ad essere lanciato e/o ad offendere;
- introdurre o esporre cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato e striscioni contenenti propaganda a dottrine politiche, ideologiche o religiose, asserzioni o concetti che incitino all'odio razziale, etnico o religioso o che possano ostacolare il regolare svolgimento della gara;
- qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa, cori o altre manifestazioni di intolleranza;
- accedere e trattenersi all'interno dell'impianto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.;
- introdurre qualsiasi tipo di contenitore di liquidi in plastica, vetro o similari (bottiglie, lattine, tetrapak, ecc?)
- introdurre striscioni e qualsiasi altro materiale ad essi assimilabile, compreso quello per le coreografie, nonché tamburi ed altri mezzi di diffusione sonora (esempio megafoni) , se non espressamente autorizzati dal G.O.S. così come previsto e disposto dalla determinazione n. 14/2007 dell'8 marzo 2007 dell'Osservatorio Nazionale delle Manifestazioni Sportive del Ministero dell'Interno;
l'inosservanza alle norme circa l'esposizione di materiale diverso da quello autorizzato comporta l'immediata rimozione e l'allontanamento dall'impianto del/dei trasgressore/i cui potrà essere applicata la normativa in materia di divieto di accesso agli impianti sportivi nonché, revocata l'autorizzazione all'esposizione dello striscione identificativo del club di appartenenza.
Tra i comportamenti che concretizzano fattispecie penali, si richiamano i reati indicati nell'articolo 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989. n. 401, e successive modificazioni, ed, in particolare, quelli relativi al travisamento, all'ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, all'incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, nonché al lancio di materiale pericoloso.
Si segnala, infine, che l'impianto è controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia all'interno che all'esterno, i cui dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003.
Eventuale condanna per uno dei reati sopraindicati comporta il divieto di accesso agli impianti sportivi.
In caso di emergenza tramite lo speaker verranno date le seguenti istruzioni:
- rimanere calmi;
- seguire le indicazioni del vicino addetto alla sicurezza;
- percorrere le vie di fuga indicate dall'addetto alla sicurezza speditamente ma senza correre ed accalcarsi, togliendosi dai piedi le scarpe con tacchi e/o di forma non idonea alla comoda deambulazione;
- favorire il deflusso dei disabili;
- non percorrere le vie d'esodo in senso contrario a quello indicato;
- avere un comportamento ispirato a sentimenti di solidarietà, civismo e collaborazione verso gli altri;
- in presenza di fumo, proteggere con un fazzoletto possibilmente bagnato le vie respiratorie e camminare il più possibile accovacciati verso il pavimento;
- in presenza di fiamme, proteggere i capelli avvolgendoli con indumenti di lana possibilmente bagnati e spogliarsi di qualsiasi indumento di tessuto acrilico.
Prima dell'evento sportivo e durante l'intervallo il seguente messaggio viene detto agli spettatori dallo speaker:
"la società ricorda ai tifosi presenti allo stadio che:
- e' vietato introdurre e/o utilizzare negli stadi materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere;
- e' vietato esporre all'interno dello stadio scritte, disegni, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose o incitanti alla violenza o alla discriminazione razziale o territoriale;
- e' vietato effettuare cori, grida e ogni altra manifestazione comunque espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale;
- la società ricorda che e' assolutamente vietato l'ingresso degli spettatori sul terreno di giuoco;
- lo scavalcamento delle barriere e l'invasione di campo, prima durante e dopo la partita, possono comportare la sospensione della stessa, con conseguente sconfitta per 0-3 alla società ritenuta oggettivamente responsabile;
si ricorda ai tifosi che la società risponde per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, anche se commessi fuori dallo stadio, e che tale responsabilità può comportare anche la squalifica del campo."
Infine la società comunica che, a partite dal 30/03/2007 sono entrate in vigore le nuove disposizioni per regolare l'accesso di striscioni ed altro materiale negli stadi. Per maggiori informazioni si prega di consultare il sito www.lega.calcio.it della Lega Nazionale Professionisti oppure il sito www.osservatoriosport.interno.it andando su "determinazioni" e consultare la determinazione n. 14 del 08/03//2007.
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33° giornata - 27/04/2008
15:00
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